Capo IV
Art. 39
In vigore dal 18 ago 2001
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse di cui all' debbono sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio.
Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2001, N. 314.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2001, N. 314.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2001, N. 314.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-39