Capo IV

Art. 38

In vigore dal 28 ott 1965
La sospensione di esecuzione del ruolo, di cui al quarto comma dell', è disposta con ordinanza di comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'esattore e all'Istituto assicuratore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-38

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