Capo IV

Art. 33

In vigore dal 28 ott 1965
I crediti dell'Istituto assicuratore verso i datori di lavoro per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi o per somme supplementari a titolo di penale, giusta gli , riferentisi all'anno in corso e ai due antecedenti, salva in ogni caso la disposizione del comma secondo dell', hanno privilegio sulla generalità dei mobili del debitore a norma degli articoli 2754 e 2778 del Codice civile. I crediti di cui al comma precedente verso i datori di lavoro iscritti alle Casse di cui al n. 1) dell' sono privilegiati sulle navi, sul nolo o sugli altri proventi o prodotti del viaggio durante il quale è sorto il credito privilegiato e sugli accessori della nave e del nolo guadagnato dopo l'inizio del viaggio, al grado terzo stabilito dall'art. 552 del Codice della navigazione. Detti crediti seguono la nave presso qualunque possessore di essa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-33

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