Capo III

Art. 214

In vigore dal 28 ott 1965
Nei casi di inabilità permanente previsti nella tabella allegato n. 2, l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita, s'intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso. Valgono, altresì, per la valutazione delle inabilità i criteri specificati nell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-214

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo