Art. 214
Capo III

Art. 214

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In vigore dal 28 ott 1965
Nei casi di inabilità permanente previsti nella tabella allegato n. 2, l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita, s'intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso. Valgono, altresì, per la valutazione delle inabilità i criteri specificati nell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-214