Titolo II
Art. 209
In vigore dal 13 nov 1986
Alle persone di cui all' del presente decreto, addette a macchine mosse da agente inanimato ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, spettano le prestazioni dell'assicurazione ai termini del titolo I quando siano colpite da infortunio lavorando a servizio delle dette macchine.
Dette prestazioni spettano, altresì, alle persone previste all') che, nelle condizioni di cui ai numeri di cui ai numeri 1) e 2) dell', siano addette alle altre lavorazioni previste dall', con esclusione dei quelle di cui ai numeri 7), B), 10), 13) limitatamente al deposito ed all'impiego, 14) se eseguite con meno di quattro persone, 24) e 26).
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza del 31 ottobre-5 novembre 1986 n. 231 (in G.U. 1a s.s. 12.11.1986 n. 53) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 209 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che spettano le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria ai termini del Titolo I (L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria) dello stesso d.P.R. anche ai lavoratori agricoli comunque addetti all'utilizzazione delle macchine."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-209