Titolo II
Art. 208
In vigore dal 28 ott 1965
Sono considerati come lavori forestali soggetti alle disposizioni del presente titolo tutti quelli di coltivazione dei boschi, quali la piantagione, la seminagione, la potatura, la decorticatura delle piante, la estirpazione delle piante dannose e simili. Vi sono pure compresi il taglio e la riduzione delle piante e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi o torrenti, o presso le strade carreggiabili e il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi o torrenti, quando detti lavori siano svolti da imprenditori agricoli.
È soggetta, altresì, alle disposizioni del presente titolo la coltivazione delle piante ovunque queste si trovino.
Nelle lavorazioni connesse, complementari od accessorie è, considerata come tale anche la carbonizzazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-208