Capo X
Art. 203
In vigore dal 28 ott 1965
I titolari di aziende artigiane, ai fini dell'attuazione della tutela assicurativa per essi prevista dall', n. 3), sono tenuti agli stessi adempimenti prescritti dal presente titolo a carico dei datori di lavoro per la assicurazione dei loro dipendenti e soggetti alle medesime sanzioni.
Qualora il titolare di azienda artigiana non provveda, nei termini di cui all', alla denuncia dello infortunio occorsogli, si applicano le disposizioni di cui all'.
In caso di infortunio sul lavoro del titolare di azienda artigiana, ove questi si trovi nell'impossibilità di provvedere alla prescritta denuncia di infortunio, il sanitario che abbia per primo costatato le conseguenze dell'infortunio, è obbligato a darne immediata notizia all'Istituto assicuratore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-203