Capo X
Art. 200
In vigore dal 28 ott 1965
Le attribuzioni demandate dal presente decreto allo Ispettorato del lavoro sono devolute, per quanto riguarda la navigazione marittima e la pesca marittima, all'autorità marittima o consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-200