Statuto Istituto superiore di educazione fisica Palermo›Titolo VII
Art. 56
In vigore dal 20 ago 1965
Il rendiconto consuntivo consta di due parti, la prima riguarda la gestione e il conto finanziario, la seconda la situazione il conto patrimoniale.
Al conto consuntivo devono essere uniti:
a) la copia del conto corrente relativa all'esercizio esistente presso l'Istituto bancario cui affidato il servizio di tesoreria;
b) uno stato riassuntivo dei beni immobili è mobili di pertinenza dell'Istituto, desunto dalle variazioni avvenuta nella consistenza dell'inventario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-56