Statuto Istituto superiore di educazione fisica Palermo›Titolo VII
Art. 51
In vigore dal 20 ago 1965
Le scritture patrimoniali sono rappresentate dal registro inventario dei beni immobili e da quello dei beni mobili.
Le variazioni e trasformazioni della consistenza devono essere annotate nei relativi registri inventariali con la indicazione dell'atto che ha dato luogo alla variazione o delle bollette e buoni di carico e scarico, che le giustificano.
Alla fine dell'esercizio, tutte le predette variazioni sono riassunte in un prospetto da allegarsi al rendiconto consuntivo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-51