Statuto Istituto superiore di educazione fisica Palermo›Titolo VII
Art. 57
In vigore dal 20 ago 1965
L'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura di ogni esercizio finanziario, dopo l'approvazione del rendiconto, viene ripartito, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, tra gli investimenti, le spese ordinarie del successivo esercizio ed il fondo di riserva.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-57