Art. 4
In vigore dal 30 lug 1965
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 aprile 1965
SARAGAT
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 196
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 75. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-15;787#art-4