Art. 3

In vigore dal 30 lug 1965
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppressi: con la conseguente cessazione dal servizi del titolare, salvo eventuali responsabilità che potranno deriva e all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-15;787#art-3

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