Art. 2

In vigore dal 30 lug 1965
È istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto di agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di una materia del corso di laurea i in ingegneria civile in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano nella tabella d) ammessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-15;787#art-2

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