Art. 15

Abrogato
In vigore dal 1 gen 2018
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 gennaio 1965 SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO TREMELLONI - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1965 Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 58. - VILLA

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-23;114#art-15

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