Art. 6 bis

In vigore dal 13 feb 1997
1. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente nell'esercizio delle funzioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 53 dello statuto ed in generale sulla finanza regionale. Essi possono, altresì, in ogni momento e con forme semplificate, richiedere notizie ed informazioni..
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-23;114#art-6-bis

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