Art. 15
Abrogato15 / 16In vigore dal 1 gen 2018
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 gennaio 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO
TREMELLONI - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 58. - VILLA
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-23;114#art-15