Art. 3
In vigore dal 16 feb 1965
I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposite tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 dicembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 63. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-18;1551#art-3