Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 16 feb 1965
I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposite tempestiva comunicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 dicembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1965 Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 63. - VILLA
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