Art. 2
In vigore dal 16 feb 1965
Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascuna arma e servizio, il numero dei sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare.
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-18;1551#art-2