Art. 4

In vigore dal 20 feb 1965
Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici. All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale in contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione. L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-14;1576#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo