Art. 1
In vigore dal 20 feb 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962 n. 1643;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuto che l'impresa "Società Elettrica Prizzese dei Fratelli Ferrara di Giovanni", con sede in Prizzi (Palermo), piazza San Francesco n. 10, rientra tra le imprese previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;
Decreta:
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Ai sensi dell' della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di produzione e distribuzione dell'energia elettrica esercitate nel comune di Prizzi (Palermo) dalla impresa "Società Elettrica Prizzese dei Fratelli Ferrara di Giovanni", con sede in Prizzi (Palermo), piazza San Francesco n. 10.
Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui ad precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-14;1576#art-1