Art. 2
In vigore dal 20 feb 1965
Ti trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Da tale data i legali rappresentanti della impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-14;1576#art-2