Art. 2
In vigore dal 17 gen 1965
Il prefetto della provincia di Forlì, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari, nonché di quelli concernenti il personale tra i cennati Comuni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 novembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte del conti, addì 23 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 28. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-06;1410#art-2