Art. 1

In vigore dal 17 gen 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni, rispettivamente, in data 26 e 29 dicembre 1963, numeri 11 e 87, con le quali i Consigli comunali interessati, concordemente, hanno chiesto che il comune di Sorbano sia unito a quello di Sarsina (Forli); Visto che le condizioni di detta unione sono state fissate d'intesa dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate; Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Forlì in data 29 febbraio 1964, n. 69, con la quale è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola; Udito il parere espresso dalla prima, sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 5 agosto 1964, numero 1771; Visti gli articoli 30, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . Il comune di Sorbano è unito al comune di Sarsina, in provincia di Forlì.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-06;1410#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo