Art. 2
2 / 2In vigore dal 17 gen 1965
Il prefetto della provincia di Forlì, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari, nonché di quelli concernenti il personale tra i cennati Comuni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 novembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte del conti, addì 23 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 28. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-06;1410#art-2