Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 17 gen 1965
Il prefetto della provincia di Forlì, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari, nonché di quelli concernenti il personale tra i cennati Comuni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 novembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte del conti, addì 23 dicembre 1964 Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 28. - VILLA
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