Art. 1

In vigore dal 10 ago 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471; 17 ottobre 1941, n. 1205 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le preposte avanzate dalle autorità accademiche dell'Università di Perugia, intese alla istituzione della Facoltà di magistero presso l'Università medesima; Veduta la convenzione in data 13 ottobre 1964 - con annesso atto aggiuntivo del 20 ottobre 1964 - stipulata tra l'Università di Perugia e gli Enti locali e provinciali indicati nella convenzione medesima per il mantenimento della Facoltà anzidetta; Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le proposte anzidette; Sulla proposta del Ministero per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'unita convenzione in data 13 ottobre 1964 - con annesso atto aggiuntivo del 20 ottobre 1964 - stipulata tra l'Università di Perugia e gli Enti locali e provinciali indicati nella convenzione medesima per il funzionamento e mantenimento della Facoltà di magistero presso l'Università di Perugia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1696#art-rd-1

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