Art. 4

In vigore dal 10 ago 1965
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di facoltà sono esercitate da uno apposito Comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione. I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cesserà, dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto Comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio, e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1696#art-rd-4

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