allegato 3
Art. 11
In vigore dal 10 ago 1965
L'Università di Perugia, si adoprerà affinché gli Enti locali, territoriali e culturali di Perugia concedano il più ampio uso delle rispettive biblioteche e delle attrezzature utili alla attività didattica e scientifica della Facoltà di magistero.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1696#art-a-11-2