Art. 4
In vigore dal 12 gen 1965
Dal 1 ottobre 1965 le piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, risultanti dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1963, n. 658, sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalla tabella G annessa al presente decreto e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-26;1360#art-4