Art. 3
In vigore dal 12 gen 1965
Dal 1 ottobre 1965 le piante organiche del personale della magistratura, risultanti dalle tabelle B, C e tabella riassuntiva allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, con le varianti successive, sono modificate, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle E, F e tabella riassuntiva annesse al presente decreto e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-26;1360#art-3