Art. 1
In vigore dal 12 gen 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 77, primo comma e 87, quinto comma della Costituzione;
Vista la legge, 6 luglio 1964, n. 550, relativa alla istituzione del Tribunale di Paola;
Visto l' della predetta legge, in virtù del quale il Governo è stato autorizzato a determinare l'organico del personale del Tribunale di Paola, rivedendo le piante organiche degli altri uffici giudiziari del distretto di Catanzaro ed a stabilire la data d'inizio del funzionamento del Tribunale medesimo;
Udito il parere del Consiglio superiore della magistratura espresso nella seduta del 15 ottobre 1964;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Il Tribunale di Paola comincerà a funzionare il 1 ottobre 1965.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-26;1360#art-1