Art. 1

In vigore dal 12 gen 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 77, primo comma e 87, quinto comma della Costituzione; Vista la legge, 6 luglio 1964, n. 550, relativa alla istituzione del Tribunale di Paola; Visto l' della predetta legge, in virtù del quale il Governo è stato autorizzato a determinare l'organico del personale del Tribunale di Paola, rivedendo le piante organiche degli altri uffici giudiziari del distretto di Catanzaro ed a stabilire la data d'inizio del funzionamento del Tribunale medesimo; Udito il parere del Consiglio superiore della magistratura espresso nella seduta del 15 ottobre 1964; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Il Tribunale di Paola comincerà a funzionare il 1 ottobre 1965.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-26;1360#art-1

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