Art. 3

In vigore dal 5 feb 1965
Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, cinque posti di professore di ruolo. Sono, inoltre, istituiti, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, cinque posti di assistente ordinario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-22;1495#art-3

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