Art. 2
In vigore dal 5 feb 1965
Presso l'Università di Parma, è istituita, in aggiunta alle Facoltà indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, la Facoltà di magistero.
La Facoltà medesima è mantenuta con i mezzi indicati nella convenzione di cui al precedente .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-22;1495#art-2