Art. 2

In vigore dal 5 feb 1965
Presso l'Università di Parma, è istituita, in aggiunta alle Facoltà indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, la Facoltà di magistero. La Facoltà medesima è mantenuta con i mezzi indicati nella convenzione di cui al precedente .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-22;1495#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo