Art. 1

In vigore dal 5 feb 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche dell'Università di Parma, intesa all'istituzione della Facoltà di magistero presso l'Università medesima; Veduta la convenzione per il mantenimento della predetta Facoltà, stipulata in data 13 ottobre 1964 tra l'Università di Parma, il comune di Parma e la, provincia di Parma; Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Riconosciuta la necessità di approvare le proposte menzionate; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 13 ottobre 1964 tra l'Università degli studi di Parma, il comune di Parma e la provincia di Parma, intesa al finanziamento della Facoltà di magistero che viene istituita a norma del seguente presso l'Università di Parma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-22;1495#art-1

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