Art. 9
In vigore dal 12 ago 1965
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; geografia; lingua estera; contabilità di bordo; nozioni di costruzioni navali e norme di emergenza; materie nautiche; leggi e regolamenti sulle radio-comunicazioni; tecnica professionale; economia aziendale; religione; educazione fisica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1699#art-9