Art. 2
In vigore dal 12 ago 1965
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e delle attività marinare.
Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
tornitore meccanico (triennale)
2) scuola professionale er le attività marinare con sezioni per: meccanico navale (triennale);
radiotelegrafista di bordo (triennale)
3) scuola professionale per l'industria estrattiva con sezione per:
preparatore meccanico di minerali (triennale).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1699#art-2