Art. 4
In vigore dal 12 ago 1965
Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.
I corsi possono avere durata, variabile non superiore ad un anno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1699#art-4