Art. 3
In vigore dal 8 ago 1965
Presso l'Istituto potranno essere istituiti:
a) Scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani
b) Corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;
c) Corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
d) Corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;
e) Corsi preparatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1692#art-3