Art. 3

In vigore dal 8 ago 1965
Presso l'Istituto potranno essere istituiti: a) Scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani b) Corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati; c) Corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati; d) Corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini; e) Corsi preparatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1692#art-3

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