Art. 3

Art. 3

3 / 23
In vigore dal 8 ago 1965
Presso l'Istituto potranno essere istituiti: a) Scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani b) Corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati; c) Corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati; d) Corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini; e) Corsi preparatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1692#art-3