Art. 2
In vigore dal 8 ago 1965
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
aggiustatore meccanico (triennale) congegnatore meccanico (triennale);
meccanico fresatore (triennale).
2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricista installatore in b.t. (triennale).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1692#art-2