Art. 2

In vigore dal 8 ago 1965
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato. Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: aggiustatore meccanico (triennale) congegnatore meccanico (triennale); meccanico fresatore (triennale). 2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per: elettricista installatore in b.t. (triennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1692#art-2

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