Art. 2

In vigore dal 7 ago 1965
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del l'industria e dello artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: saldatore al cannello ed elettrico (biennale); aggiustatore meccanico (triennale), n. 2 sezioni; meccanico fresatore (triennale). 2) scuola professionale per le costruzioni navali con sezione per: carpentiere navale in ferro (biennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1689#art-2

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