Art. 2
2 / 23In vigore dal 7 ago 1965
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del l'industria e dello artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
saldatore al cannello ed elettrico (biennale);
aggiustatore meccanico (triennale), n. 2 sezioni;
meccanico fresatore (triennale).
2) scuola professionale per le costruzioni navali con sezione per:
carpentiere navale in ferro (biennale).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1689#art-2