Art. 3
In vigore dal 7 ago 1965
Presso l'istituto potranno essere istituiti:
a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;
b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;
c) corsi di per perfezionamento per qualificati e specializzati;
d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;
e) corsi preparatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1689#art-3