Art. 5

In vigore dal 29 gen 1965
L'eventuale eccedenza del contributo dell'ente finanziatore rispetto alla somma, dovuta dall'Università di Ferrara allo Stato, di cui all'art. 8 della presente convenzione, dovrà essere utilizzata dall'Università stessa per la dotazione della istituenda cattedra. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, Dato a Roma, addì 24 settembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1965 Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 65. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-24;1447#art-5

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