Art. 5
In vigore dal 29 gen 1965
L'eventuale eccedenza del contributo dell'ente finanziatore rispetto alla somma, dovuta dall'Università di Ferrara allo Stato, di cui all'art. 8 della presente convenzione, dovrà essere utilizzata dall'Università stessa per la dotazione della istituenda cattedra.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare,
Dato a Roma, addì 24 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 65. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-24;1447#art-5