Art. 4

In vigore dal 29 gen 1965
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-24;1447#art-4

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