Art. 2
In vigore dal 29 gen 1965
È istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Psichiatria in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-24;1447#art-2