Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila
Art. 78
In vigore dal 31 ott 1968
I corsi di botanica, di zoologia e di fisiologia generale - pur restando rispettivamente biennali ed uniti quanto all'insegnamento, che viene impartito da un unico docente - comportano, per quanto riguarda lo accertamento, due esami distinti uno alla fine del primo anno e uno alla fine del secondo anno di corso.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
- Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-78