Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila
Art. 77
In vigore dal 21 dic 1972
Sono insegnamenti fondamentali:
Istituzioni di matematiche; Fisica; Chimica generale ed inorganica;
Chimica organica; Botanica (biennale); Zoologia (biennale); Anatomia comparata; Anatomia umana; Istologia ed embriologia; Fisiologia
generale (biennale); Chimica biologica; Igiene.
Sono insegnamenti complementari:
Analisi biologiche; Biologia generale; Chimica fisica; Ecologia;
Entomologia; Fisica terrestre e climatologia; Fisiologia umana;
Fisiologia vegetale; Genetica; Geografia; Geologia; Merceologia;
Micologia; Microbiologia; Mineralogia; Paleontologia; Parassitologia:
Patologia generale; Patologia vegetale; Scienza dell'alimentazione;
Antropologia; Fisiologia comparata. Botanica farmaceutica;
Fitogeografia.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-77